
Riqualificazione energetica (ex legge 296/2006)
ECOBONUS – detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%.
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’Ires (Imposta sul Reddito delle Società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
ELENCO INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
Componenti e tecnologie | Aliquota di detrazione |
---|---|
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A | 50% |
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A più sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI RIQUALIFICAZIONE GLOBALE | 65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente) | 70% |
Con il Bonus barriere architettoniche è possibile beneficiare della detrazione fiscale al 75% anche per la sostituzione di finestre, porte e pavimenti, purché tali lavori eliminino gli ostacoli alla mobilità negli edifici privati già esistenti. | 75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) | 80% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |
Vademecum per l’uso
E’ AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL
VOLUME RISCALDATO VERSO L’ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I
REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U, (W/m2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26
gennaio 2010.
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
PER QUALI EDIFICI:
- alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di
accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi; - devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D
(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf);
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2019(2);
per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare(3).
REQUISITI TECNICI SPECIFICI:
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come
nuova installazione); - deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza
limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.